IL MIO NO AD UNA PESSIMA E PERICOLOSA RIFORMA di Ottavio Sferlazza*
Credo che la principale insidia del referendum costituzionale sulla scellerata riforma dell’ordinamento giudiziario sia costituita dalla difficoltà di far comprendere ai cittadini che non abbiano una formazione giuridica i pericoli della riforma ed in particolare quelli insiti nella separazione delle carriere, ma, mi sento di aggiungere, perfino a chi abbia fatto studi giuridici ma non abbia esercitato funzioni giudiziarie in senso lato.
Ho avuto la netta percezione di tutto ciò quando nel mese di dicembre nel corso di una cena prenatalizia che alcuni vecchi compagni di liceo hanno organizzato mi sono reso conto del livello di disinformazione sull’argomento e dal bisogno di capire che mi hanno espresso, chiedendomi chiarimenti che davano la misura della difficoltà di un consapevole esercizio del diritto-dovere di voto: erano tre medici in pensione ed un bancario laureato in giurisprudenza.
Pare che li abbia convinti della necessità di votare contro la riforma, almeno lo spero.
Voglio aggiungere, per quello che possono valere, alcune riflessioni che prendono lo spunto dalla mia personale esperienza di 43 anni di carriera perché la stessa è stata caratterizzata da un doppio cambio di funzioni, ciò che probabilmente costituisce un caso non molto frequente se non raro.
Ho iniziato nel 1979 a Trapani come giudice a latere del collegio penale per pochi mesi, magistrato di sorveglianza per quasi un anno con applicazioni trimestrali ed infine giudice istruttore penale per 5 anni, funzioni queste che sebbene qualificate, come ricorderanno i colleghi più anziani, come “jurisdictio semiplena” erano comunque funzioni giudicanti.
Dal 1985 al 1992 ho svolto funzioni di pubblico ministero presso la procura di Caltanissetta sperimentando il vecchio ed il “nuovo” codice.
Dal 1992 al 2000 ho svolto di nuovo funzioni giudicanti come presidente di sezione, presiedendo costantemente la corte di assise (ma anche per periodi più brevi il tribunale del riesame e la sezione misure di prevenzione)
Dal 2001 al 2009 ha svolto le funzioni di presidente sezione GIP-GUP.
Alla scadenza degli 8 anni, previo cambio di regione, ho chiuso la mia carriera in Calabria ritornando a svolgere per 11 anni funzioni requirenti, prima come procuratore aggiunto a Reggio Calabria ed infine come Procuratore della Repubblica.
Orbene, è superfluo sottolineare la ricchezza delle esperienze maturate, ma soprattutto, il dato di fatto incontrovertibile, di cui sono “qualificato” testimone, è che quando ho svolto per la prima volta le funzioni requirenti ho fatto tesoro della esperienza maturata in precedenza come giudice, così come nel corso dei successivi 18 anni di funzioni giudicanti ho presieduto la corte di assise (9 anni) e diretto il dibattimento certamente con una maggiore consapevolezza e competenza, talvolta supplendo, nella ricerca della verità, a qualche “carenza” e/o inesperienza del P.M. di udienza soprattutto in sede di applicazione degli art. 506 e 507 c.p..
Infine, anche l’ultima lunga esperienza requirente si è avvalsa dell’equilibrio, maturità e obiettività maturati in precedenza nella valutazione del quadro probatorio, orientando certamente con maggiore “imparzialità” e capacità critica le scelte, sia con riferimento alle “determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale”( art. 326 c.p.p.) che alle richieste cautelari e nella fase della udienza preliminare, ponendomi con maggiore consapevolezza in una prospettiva prognostica dibattimentale.
Orbene tutto ciò non è facile da spiegare.
Non è facile da spiegare quel valore che noi esprimiamo con la locuzione “cultura della giurisdizione” e che solo chi ha sperimentato il peso del decidere e del “rendere giustizia” ha avvertito cogliendone la inesprimibile intima essenza.
La cultura della giurisdizione è la sola che può consentire di superare il pregiudizio nutrito nei confronti di chi sia passato dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti – come è accaduto a Rosario Livatino – perché, ad esempio, una maggiore incisività e/o pertinenza delle domande nell’esercizio del potere ex art. 506 c.p.p. o 507 c.p.p. costituiscono soltanto un contributo più consapevole all’accertamento della verità e non già espressione di propensione inquisitoria ancora bisognevole di essere purgata.
Anche io ho percepito chiaramente questo pregiudizio da parte della difesa nel corso di complessi dibattimenti a carico di organizzazioni di stampo mafioso quando presiedevo la corte di assise di Caltanissetta, non già perché avessi gestito presso la procura della stessa sede giudiziaria indagini su quei fatti di mafia - di cui ovviamente non mi sarei potuto occupare come giudice - ma per la diffusa opinione che il modo di porre domande, per esempio, ai collaboratori di giustizia o le determinazioni del collegio nell’esercizio dei legittimi poteri di integrazione probatoria fossero o potessero essere condizionati da una propensione inquisitoria del presidente e non da legittima e doverosa ricerca della verità storica.
Di contro un P.M. “separato”, che abbia ricevuto una formazione ispirata al perseguimento di finalità accusatorie – pur nella confermata vigenza dell’art. 358 c.p.p., ciò che non è scontato – sarà tendenzialmente propenso non solo ad una valutazione del quadro probatorio sbilanciata in senso colpevolista ma, coerentemente con una funzione istituzionale di accentuata valorizzazione degli elementi di accusa, ad una compiacenza rispetto alla polizia giudiziaria favorita da una più spiccata contiguità culturale; con il rischio di un P.M superpoliziotto che, come acutamente osservato dal presidente emerito della Corte Costituzionale G.M. Flick “in un primo momento viene esaltato ma che poi si vuole indebolire o forse inevitabilmente assoggettare al potere politico”
La cultura della giurisdizione è quella che sotto l’impero del vecchio codice impose alla mia coscienza il dovere di chiedere l’assoluzione di un imputato della strage di Pizzolungo (attentato a Carlo Palermo), ancorchè per insufficienza di prove, in esito ad un confronto molto aspro con il mio procuratore che pretendeva una richiesta di condanna, pur non conoscendo quasi nulla degli atti processuali, finchè si acquietò ad una soluzione di compromesso di fronte alla mia irremovibilità e disponibilità, al più, per una formula dubitativa nella consapevolezza che sarebbe stato assolto, come poi avvenne, per non aver commesso il fatto.
Queste dinamiche interiori non sono facilmente spiegabili.
Paradossalmente non pare che queste siano le preoccupazioni dei sostenitori della riforma giacchè l’argomento più ricorrente, tanto suggestivo quanto del tutto destituito di fondamento, è quello che prospetta una presunto “appiattimento” delle decisioni dei giudici sulle richieste dei pubblici ministeri, la cui fallacia è ampiamente dimostrata dai molteplici esempi di totale discrasia tra le richieste di condanna e/o di assoluzione dei P.M e le correlative sentenze che le hanno disattese nell’uno o nell’altro senso: ciò che dimostra l’assoluta autonomia e indipendenza di giudizio.
Ma allora la preoccupazione non è quella di ritrovarsi un giudice che il giorno prima svolgeva funzioni requirenti – ciò che, peraltro, sia pur con il cambio di regione, può ancora accadere – mentre l’ipotesi inversa non dovrebbe destare preoccupazioni, quanto quella di sottrarre i giudici ed i pubblici ministeri ad un clima di “contaminazione culturale” nel corso della formazione che accentuerebbe il senso di appartenenza ad una sorta di “corporazione” che favorirebbe sentenze compiacenti in nome di una comune adesione ad un progetto di contrapposizione alla maggioranza politica del momento.
Insomma una sorta di spirito di solidarietà e complicità, inconfessato ed inconfessabile, che ne pregiudicherebbe l’autonomia di giudizio, sicchè la soluzione sarebbe quella di spezzare quella comune formazione culturale omologante rispetto ai valori della autonomia, indipendenza e imparzialità – la c.d. cultura della giurisdizione, appunto, nel quadro di una separazione delle funzioni - privilegiando un modello di pubblico ministero sottratto al “malefico” influsso di quella cultura e per contro attratto nella sfera di influenza sia culturale che operativa della polizia giudiziaria.
E’ paradossale che non ci si renda conto da parte della classe forense dei pericoli insiti in questo inevitabile deficit di cultura della giurisdizione per le garanzie dei diritti fondamentali.
So bene che la obiezione dei sostenitori della riforma è che l’art. 104, comma 1 Cost. non subisce alcuna modificazione nella parte in cui sancisce che “la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere” per cui la preoccupazione dei sostenitori del no si fonderebbe su un processo alle intenzioni.
Ma l’avere privato quella solenne affermazione dello strumento che ne consentiva la concreta attuazione, stravolgendo la natura ed il ruolo costituzionale del CSM con una nuova disciplina della sua composizione ed elezione svuota di contenuto quel principio.
Inoltre rimane il problema del coordinamento con l’ultimo comma dell’art. 107 cost che nello stabilire che “il pubblico ministero gode delle stesse garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario” rinvia chiaramente alla legge ordinaria, con la conseguenza che potrebbero essere introdotte, più o meno surrettiziamente, forme di controllo e limitazioni della autonomia e indipendenza del pubblico ministero.
Ma a parte gli esempi che sono stati portati nei dibattiti con riferimento ai paesi che prevedono una separazione delle carriere in cui la previsione ordinamentale è caratterizzata da una inevitabile attrazione del P.M nella sfera di influenza dell’esecutivo, sono state le dichiarazioni del ministro Carlo Nordio al Corriere della Sera il 4 novembre decorso a tradire la ratio della riforma e la strumentalità della separazione delle carriere rispetto ai progetti politici della maggioranza di turno (“Mi stupisce che una persona intelligente” come la segretaria del Pd Elly Schlein “non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo”). Ed allora è straordinario come dopo 2500 anni debba farci riflettere il monito di Trasimaco e la definizione che lo stesso dà della giustizia nel I libro della Repubblica di Platone, quando, alla richiesta di Socrate di spiegare la sua tesi sulla giustizia, dopo avere sviluppato le sue argomentazioni, afferma che «Il giusto è l'utile del più forte».
Da essa infatti si può trarre l'insegnamento per cui è nella natura del potere la tendenza a strumentalizzare la giustizia per il suo utile e ciò deve indurci alla partecipazione ed alla vigilanza democratica.
La concezione espressa dal Trasimaco di Platone, quindi, ci mette in guardia sul pericolo che la “giustizia” può sempre tendere ad essere usata per interessi di potere.
Essa è quanto mai attuale perché esprime, a mio avviso, un nodo irrisolto del modo di concepire il rapporto tra potere e giustizia, la cui attualità è fin troppo evidente perfino nei regimi democratici. E sì, perché Trasimaco, alla domanda di Socrate, ricollegandosi alla tipologia del poteri che erano noti allora - secondo la nota tripartizione di Erodoto, l’aristocrazia, la democrazia e la tirannide – chiarisce che il suo modo di concepire il rapporto tra politica e giustizia è valido per tutti regimi e quindi anche per quello democratico.
Credo che il valore di metaverità o di metateoria che noi possiamo attribuire alla tesi di Trasimaco, deriva dal fatto che essa possiede la forza disvelante della logica interna alla natura del potere, che però ha bisogno di un certo livello di consenso – in ogni caso maggioritario – il cui ruolo è quello di nascondere la verità sulla natura del potere, ma ha anche bisogno di una legittimazione fornita da una giustizia che spesso appare giusta ma non lo è.
E peraltro, questa è la lezione che ci viene dalla teoria dello “smascheramento” dei cosiddetti “filosofi del sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud.
Credo che sia ormai acquisito alla coscienza collettiva - o almeno lo spero – che nello Stato costituzionale di diritto il potere giudiziario, lungi dall’essere strumento di potere della maggioranza di turno, è “contromaggioritario” nel senso che non derivando la sua legittimazione dal consenso ma dalla funzione costituzionale di tutela dei diritti fondamentali si pone in una posizione potenziale di conflitto con qualunque maggioranza che tenda a limitare o ledere quei diritti.
Ed allora, la sola indipendenza di cui ha senso parlare è l’indipendenza dal potere.
Come ha riconosciuto un altro presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick, “La logica che ispira le disposizioni costituzionali sulla magistratura ordinaria è quella di assicurare la separazione “dal potere”, prima ancora che la separazione “dei poteri”.3 Al riconoscimento implicito del valore irrinunciabile di quella che ho sopra indicato come “contaminazione culturale”, favorita da una comune formazione professionale, è chiaramente ispirata la proposta del Presidente emerito della Corte Costituzionale, Gaetano Silvestri, il quale in sede di audizione dinanzi all’ufficio di presidenza della commissione affari costituzionali4 dichiarò: “ Al posto di una riforma, i cui effetti potrebbero ritorcersi contro gli stessi intenti che l’hanno ispirata, mi sembrerebbero più utili e più rispettosi delle garanzie dei cittadini alcune innovazioni. Ne segnalo due: a) inserire in Costituzione l’obbligo – attualmente previsto dall’art. 358 c.p.p. – del pubblico ministero di raccogliere, in fase di indagini, anche elementi a discarico dell’indagato; b) prevedere, nell’ordinamento giudiziario, l’obbligatoria permanenza, dopo il tirocinio, dei giovani magistrati in un collegio giudicante per un certo, congruo, periodo, prima che gli stessi possano aspirare ad un posto in una procura. Un p.m. che abbia vestito i panni del giudice e ne abbia condiviso la forma mentis mi dà più affidamento di un soggetto che fin dall’inizio si avvia a trascorrere l’intera vita professionale nel ruolo di accusatore. Una norma legislativa in questo senso era stata emanata nel 2006 (art. 13, comma 1, d.lgs. n. 160), ben presto colpita da una serie di deroghe, che, di fatto, l’avevano svuotata, sino alla sua definitiva, improvvida, abrogazione nel 2016 (art. 2 d.lgs. n. 168)”. Anche il Prof. Roberto Romboli, membro laico dell’attuale CSM ha rilevato5:
“ Senza voler apparire provocatorio (anche se certamente démodé), potrebbe essere rilanciata a mio avviso la proposta, opposta a quella della separazione, sostenuta dal mio illustre Maestro (Alessandro Pizzorusso) di rendere non facoltativo, ma al contrario obbligatorio un periodo di permanenza del magistrato in entrambe le funzioni, al fine di acquisire quella che viene comunemente indicata, anche se con terminologia imprecisa come la cultura della giurisdizione. Appare infatti in sé contraddittorio sostenere, da un lato, la separazione delle carriere e giudicare, dall’altro, positivamente, ai fini ad esempio della valutazione di professionalità e dell’attribuzione di incarichi direttivi o semidirettivi, l’aver maturato esperienze diverse, in particolare sia nella funzione requirente che in quella giudicante”. Ho voluto limitare le mie riflessioni al solo progetto di netta separazione delle carriere perché costituisce un tema che mi sta particolarmente a cuore in ragione della mia esperienza professionale, di cui ho voluto rendere testimonianza, senza alcun accenno agli altri molteplici profili ordinamentali di questa pessima e pericolosa riforma per la nostra democrazia che militano per il no.
*magistrato in pensione
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1 Relazione al Convegno “Separazione delle carriere: autonomia e garanzie nel sistema giustizia” dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Padova, 23 giugno 2025 pubblicato in Sistema penale, 25 giugno 2025 (www.sistemapenale.it/it/articolo/flick-dalla-separazione-delle-carriere-...).2 Sulla giustizia di Trasimaco e la natura del potere, cfr. le lucide riflessioni svolte in Autonomia potere e minorità, da Alfonso Maurizio Iacono pagg 42-64 Feltrinelli, Milano 2000
3 Cfr. G.M.Flick Dalla separazione delle carriere al giusto processo, Questione Giustizia 1-2/2025
4 Cfr. Audizione informale dinanzi all’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, avente ad oggetto i Ddl nn. 1353 e 504 (Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare) in Questione Giustizia
5 Cr. R.Romboli, “Magistratura e politica dalla finestra del Csm. I progetti di revisione costituzionale e la pratica di delegittimazione della magistratura” in Questione Giustizia
